Etichettatura dei prodotti cosmetici e la loro normativa
Regolamento Europeo
La normativa ed etichettatura dei prodotti cosmetici deve seguire dei criteri molto rigidi, Vediamo prima di tutto la definizione di prodotto cosmetico dal regolamento europeo : “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano – epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni – oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”.
“ogni sostanza, o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico, i prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche”.
Etichettatura dei prodotti cosmetici
Dal 1997 c’è l’obbligo di etichettatura dei prodotti cosmetici sulla confezione, e precisamente gli ingredienti presenti in ordine di quantità decrescente, da quello presente in percentuale maggiore fino a quello meno presente, questo fino all’1%.
Al di sotto dell’ 1% l’ordine è libero e può anche non rispettare la quantità di ogni ingrediente.
Per quanto riguarda la denominazione di ogni singolo ingrediente, è stato creato un sistema valido per tutta l’unione europea, che prende il nome di INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)
Gli ingredienti di origine vegetale, estratti con mezzi fisici, hanno il nome botanico della pianta da cui provengono, i nomi sono in lingua latina.
Gli ingredienti che invece derivano da una sintesi chimica sono indicati in lingua inglese.
Il cosmetico deve rispettare le normative europee
Il cosmetico è considerato un prodotto sicuro, ma può provocare irritazioni o allergie. La sicurezza è basata sulla sicurezza degli ingredienti presenti, ed è oggetto di studio continuo a livello europeo.
Non è esattamente vero che ci sono sostanze dannose e da evitare in un INCI, infatti c’è una lista di sostanze non ammesse o ammesse con limitazioni che viene continuamente aggiornata e non presenti sull’INCI, come medicinali, piante velenose e metalli pesanti, e sono unicamente queste le sostanze da evitare…se sono nell’INCI non sono dannose in quanto gli ingredienti presenti devono essere approvati per essere messi in vendita legalmente, anche le sostanze ammesse con limitazioni sono legali se non superano certe percentuali.
A questo proposito si deve notare che il nichel è una sostanza vietata per legge, nella cosmesi, quindi il claim Nichel free non ha molto senso, in quanto appunto, è una cosa scontata e automatica, in quanto prodotti contenenti Nichel non sono messi in vendita legalmente.
Questo vale anche per ingredienti e cosmetici realizzati con la sperimentazione sugli animali, vietati dal regolamento europeo e quindi sottintesi nel non essere contenuti nel prodotto, inutile quindi, anche in questo caso scriverlo nella confezione.
La messa in commercio di cosmetici contenenti le sostanze proibite in questa apposita lista, è assolutamente vietata, quindi bisogna evitare solamente queste sostanze.
L’elenco di queste sostanze proibite è nell’allegato II del regolamento nel link di seguito
Regolamento europeo gazzetta ufficiale
GLI INGREDIENTI COSMETICI
Si definisce ingrediente cosmetico ogni sostanza di sintesi o naturale che rientri nella composizione dei prodotti cosmetici.
Le schede complete per ogni ingrediente comprendono tutte le specifiche chimico fisiche, comprese le impurezze e le informazioni tossicologiche, tutti i test vanno eseguiti in vitro, in quanto appunto sono vietate le sperimentazioni sugli animali.
LA PRODUZIONE DEI COSMETICI
La produzione e il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere eseguiti in locali e attrezzature igienicamente adatti e idonei allo scopo.
I criteri per l’idoneità sono disciplinati a norma di legge e i cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo da non causare danni alla salute.
Per ogni prodotto è obbligatorio compilare un documento, denominato PIF che include tutte le informazioni relative al prodotto e deve essere custodito, a completa disposizione del Ministero della Salute, dalla persona responsabile, presso l’indirizzo in etichetta, per ogni controllo.
Il PIF contiene
- La formula del prodotto
- Le specifiche delle materie prime e il controllo microbiologico
- Il metodo di fabbricazione
- La valutazione della sicurezza per la salute
- Nome e indirizzo delle persone responsabili
Accedi a questo link per approfondire sul PIF
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI COSMETICI
Nell’ etichetta non devono comparire testi o segni figurativi che attribuiscono ai cosmetici caratteristiche fuorvianti e ingannevoli per il consumatore, e non devono provocare concorrenza sleale.
Le norme stabiliscono che i cosmetici possono essere venduti sul mercato solo se sul flacone e la scatola sono indicati:
- Nome e ragione sociale e indirizzo della persona responsabile. Per i prodotti importati da Paesi extraeuropei deve essere specificato il Paese di origine, ad esempio Made in Usa
- Il contenuto nominale espresso in peso escluse confezioni con contenuto inferiore a 5 g o ml, campioni gratuiti e monodose.
- Data di durata minima, che è la data fino a quando il cosmetico assicurerà la funzione iniziale, se inferiore a 30 mesi. L’indicazione della data non è obbligatoria per i prodotti con scadenza oltre 30 mesi, per questi prodotti è obbligatorio però riportare il periodo di tempo in cui, una volta aperto, è sicuro e senza effetti nocivi. In genere questo periodo viene indicato con il simbolo del vasetto aperto seguito dal periodo in mesi (PAO, period after opening).
- Le precauzioni per l’impiego, obbligatoriamente in Italiano, o sulla confezione o sul flacone, dove sia impossibile possono essere contenute in un foglietto illustrativo a parte.
- Numero del lotto di fabbricazione
- L’elenco degli ingredienti
CLAIMS E CAMPAGNE MARKETING
E’ importante adesso chiarire un aspetto molto attuale :
I claims e le campagne marketing devono essere obbiettivi e non devono denigrare i concorrenti, soprattutto con il mettere in cattiva luce ingredienti impiegati legalmente, e dichiarando un cosmetico migliore dell’altro sulla base dell’assenza o meno di un determinato ingrediente, senza porsi il problema che quell’ingrediente sia legalmente ammesso per uso cosmetico, e in molti casi costringendo altre aziende a rivedere le loro formulazioni. Quindi se un ingrediente è regolarmente presente nell’INCI non può essere additato come ingrediente dannoso o pericoloso.
In definitiva si è portata chiarezza nella normativa sui cosmetici, rafforzando la sicurezza tramite il controllo sui produttori e distributori, restringendo ulteriormente la possibilità di utilizzare sostanze potenzialmente dannose per la salute. Chiarezza e trasparenza anche nella etichettatura dei prodotti cosmetici, per favorire una corretta informazione al consumatore.
Sito europeo per la legislazione dei cosmetici